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Deducibilità Fiscale

La deducibilità per le persone fisiche:
Ai sensi del Decreto Legge 14 marzo 2005, capo VIII Art. 15, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

La deducibilità per le persone giuridiche:
L'art. 14, comma 2, D.L. n. 35/2005 prevede la possibilità per i soggetti passivi IRES di dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di Onlus e Aps (associazioni di promozione sociale) nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, ma comunque in misura non superiore a euro 70.000,00.
Tale agevolazione va ad affiancarsi, senza tuttavia possibilità di cumulo, a quella di cui all'art. 100, comma 2, TUIR, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore dei medesimi soggetti nei limiti del 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Per scegliere quale dei due regimi risulta più conveniente occorre pertanto considerare il reddito dichiarato.






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