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L’ Associazione

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE “COMMON PEOPLE”

Art. 1 – Denominazione – sede
È costituita in Firenze in Via Roma, 285 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 460/1997 sotto la denominazione “Common People”.

Art. 2 – Modificazione dello statuto
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’associazione.
Tale statuto può essere modificato dall’assemblea dell’organizzazione in via straordinaria.

Art. 3 –Scopi - Finalità- Durata
L’associazione ha durata illimitata, è un’istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue con metodo e continuità, una azione di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale, culturale e socio-sanitaria.
Essa promuove e gestisce iniziative e strutture destinate a rispondere ai bisogni derivanti da situazione di disagio familiare, con particolare riferimento all’adozione di minori e di persone malate a distanza, per il tempo necessario alla predisposizione da parte dei servizi sociali territoriali, pubblici o privati, di progetti individualizzati di lungo periodo.
Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione nelle seguente aree di intervento: assistenza, sanità, formazione, cultura, attività turistica, ricreativa e sportiva.
Essa potrà costituire sedi amministrative ed operative ovunque lo riterrà opportuno, anche all’estero.
L’associazione inoltre:
a) promuove la conoscenza della sua finalità per raccogliere
contributi destinati alla gestione di “Common People”
b) diffonde la conoscenza del disagio minorile, di persone malate e in condizioni precarie stimolando la partecipazione all’associazione di soci e volontari che presteranno la loro opera gratuitamente.

Art. 4 – Attività
L’azione si concretizza in modo particolare attraverso:
· l’adozione a distanza di persone malate residenti nei paesi poveri, selezionate attraverso dei criteri specifici, che beneficeranno di assistenza medico-generica continua;
· la selezione attraverso dei criteri specifici di persone malate residenti nei paesi poveri, che beneficeranno di interventi specialistici organizzati e coordinati con la collaborazione di medici specialisti locali e stranieri;
· la prevenzione, promozione ed educazione sanitarie;
· l’adozione a distanza di bambini residenti nei paesi poveri;
· l’invio di volontari nei paesi in via di sviluppo;
· il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;
· l’attività di formazione e seminari;
· l’edizione di proprie pubblicazioni periodiche.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L'Associazione potrà svolgere attività commerciali connesse a quelle istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 460/1997 e della circolare n. 168/E del 26/06/1998.

Art. 5 – I soci
Possono essere soci di “Common People” tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’ente ed in possesso dei seguenti requisiti: competenza medica o infermieristica, competenza in particolari campi, esperienza in materia assistenziale o scolastica ecc.
Potranno essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli di “Common People”.
I soci saranno classificati in cinque distinti categorie:
· Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’organizzazione nonché quelli di cui all’accluso elenco. Essi sono d’ufficio soci permanenti;
· Soci Permanenti: quelli che per la loro personalità, disponibilità continua e contributo personale, professionale e/o finanziario, partecipano alla vita quotidiana di “Common People”. I soci fondatori e permanenti hanno gli stessi diritti e doveri nei riguardi dell’associazione;
· Soci Frequentatori: quelli che per la loro personalità, disponibilità temporanea e contributo personale, professionale e/o finanziario, partecipano per un tempo determinato alla vita di “Common People”;
· Soci Sostenitori: quelli che sostengono moralmente, materialmente e finanziariamente l’associazione;
· Volontari: quelli che prestano la loro opera per l’associazione ma non sono soci;
Competente da deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci è la giunta esecutiva.
I soci ed i volontari prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’organizzazione stessa o dalla legge.
L’organizzazione di volontariato assicura gli aderenti per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. I soci fondatori e permanenti eleggono fra loro il presidente, i componenti della giunta e tutti coloro che ricoprono le cariche associative.
I soci possono essere esclusi dall’ associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alla finalità dell’ente.
Competente a deliberare l’esclusione è la giunta esecutiva che decide con parere motivato, dopo aver sentito l’interessato.

Art. 6 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
- L’assemblea;
- la giunta esecutiva;
- Il presidente;
- Il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7 – L’assemblea
L’assemblea è formata da tutti gli aderenti all’associazione ed è presieduta dal presidente.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea è validamente costituita in via ordinaria con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
L’assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione e in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aderenti presenti.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del presidente, con avviso affisso nella sede dell’organizzazione 15 giorni prima.
Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la delibera dell’assemblea straordinaria.
Hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria i soci fondatori e permanenti.

Art. 8 – La giunta esecutiva
L’assemblea ordinaria vota fra i propri aderenti i numeri nove componenti della giunta esecutiva, che è l’organo che svolge le attività esecutive dell’associazione su indicazione dell’assemblea. La giunta in particolare:
- delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predispone il bilancio consuntivo o preventivo;
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di amministrazione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- delibera in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- fissa la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito dell’attività sociali;
- assume personale dipendente o stipula contratti d’opera con soci terzi;
- delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto
la giunta esecutiva, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dalla giunta stessa, composte da soci e non soci.
La giunta esecutiva delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
La giunta esecutiva si riunisce almeno quattro volte l’anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere della giunta esecutiva sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
La giunta dura due anni e può essere revocata dall’assemblea ordinaria per gravi motivi.

Art. 9 – Il presidente
L’assemblea ordinaria dell’associazione elegge, fra i suoi componenti, il presidente che dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il presidente può essere revocato per gravi motivi in assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 dei partecipanti.
Il presidente rappresenta l’associazione nei rapporti con terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione.
Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria.
Il presidente stipula le convenzioni tra l’associazione e gli altri enti o soggetti, previa delibera dell’assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convocazione.

Art. 10 – Il collegio dei revisore dei conti
I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla loro competenza.
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dalla giunta esecutiva.

Art. 11 – Le risorse
Le risorse economiche dell’associazione provengono da:
- contributi degli aderenti mediante le quote annuale di iscrizione;
- contributi privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività marginale di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrata.
L’associazione può inoltre ricevere erogazione liberali in danaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
L’associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione dell’assemblea, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto. L’organizzazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà degli aderenti e di terzi sono dati in comodato all’organizzazione.
In caso di scioglimento dell’associazione i beni residui saranno devoluti in conformità a quanto stabilito nella delibera di scioglimento assunta dall’assemblea straordinaria.

Art. 12 – Il bilancio
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è annuale, va predisposto e sottoposto all’assemblea degli aderenti entro il 30 aprile.
La giunta esecutiva predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l’assemblea ordinaria lo approva entro trenta giorni dalla presentazione. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’associazione quindici giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché gli aderenti ne possano prendere visione.
La giunta esecutiva predispone inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo: il bilancio preventivo deve essere approvato dall’assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro quindici giorni prima della seduta assembleare affinché gli aderenti ne possono prendere visione.

Art. 13 – Dipendenti e collaboratore
Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L’associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
L’associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazione a norma di legge.

Art. 14 – Responsabilità dell’associazione
L’associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ente stesso.

Art. 15 – Scioglimento – liquidazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti del bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o in fine di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662

Art. 16 – Disposizione finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.

Art. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per il primo triennio le cariche sociali saranno ricoperte dalle persone nominate nell'atto costitutivo, scelte tra i soci fondatori.

Letto, approvato e sottoscritto
Dott. Tagne Waffo Dominique Roland
Dott. Talom Tagne Bruno Ledoux
Dott. Temoka Erick Daniel

Lì Firenze 14/07/2003






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